diritto alla riduzione dell'ipoteca su parte di immobili alienati a terzi


04.11.2001

Cass. 27.3.2001, n. 4428        

 

Il proprietario di più immobili (nella specie, un lotto di villini) gravati, nel loro insieme, da ipoteca suscettibile di riduzione perché iscritta in eccesso rispetto al loro complessivo valore conserva il diritto e l'interesse ad ottenere la riduzione dell'ipoteca stessa con riferimento al valore dei beni alla data della decisione, anche se, al momento di proporre la relativa domanda, abbia alienato parte di detti immobili a persone cui l'esistenza dell'ipoteca era nota.

 

La riduzione, infatti, può operare del tutto legittimamente anche liberando dal vincolo reale gli immobili venduti e concentrando l'iscrizione su quelli di cui il debitore sia rimasto proprietario (con conseguente sua sottrazione al rischio della responsabilità, ex art. 1482, c. 3, c.c., , cui sarebbe invece tenuto nei confronti dei compratori ove il creditore, in caso di mancato adempimento, ritenga di soddisfarsi sugli immobili venduti anziché su quelli rimasti al debitore stesso).